Documenti obbligatori

La partecipazione alla manifestazione richiede la presentazione da parte delle aziende di documenti obbligatori di sicurezza e delle certificazioni che attestino la corretta realizzazione dello stand.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 è vietato l’utilizzo, per gli allestimenti, di lastre di cartongesso o similari siano esse utilizzate per pareti, contropareti, tamponamenti esterni e per i controsoffitti in genere.

Per ulteriori informazioni: gestionerifiuti@fieramilano.it

La sezione “Documenti obbligatori” all’interno di “Gestisci Documenti” del Portale Espositore di Fiera Milano è riservata al caricamento di documenti richiesti per la partecipazione alla Manifestazione. 
Rientrano in tale ambito tutti i moduli, inclusi quelli relativi agli obblighi di sicurezza, che le aziende sono tenute a compilare e completare e i relativi documenti eventualmente richiesti.

L’obbligo più rilevante per le aziende espositrici committenti concerne il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) o, qualora necessario, il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’art. 26 del D.lgs. 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, secondo le previsioni del D.I. del 22/07/14.

Tale documentazione dovrà essere caricata nel Portale Espositori di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell’Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto il periodo della Manifestazione (mobilitazione e smobilitazione comprese).

All’interno della sezione dei Regolamenti tecnici di Manifestazione è disponibile il fac-simile del modello DUVRI e le linee guida per la sua compilazione

Per tutte le strutture/allestimenti/impianti realizzati nel quartiere fieristico, deve essere prodotta la certificazione che ne attesti la corretta realizzazione secondo i disposti normativi. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte delle Autorità preposte e di Fiera Milano. Di fatto tale documentazione costituisce il “Fascicolo costruttivo dello stand”.

Può essere considerata parte integrante del fascicolo costruttivo dello stand, anche tutta la documentazione afferente ai lavori per la realizzazione dello stand quali Duvri, PSC, POS (quando previsti).

Al termine dei lavori di montaggio le aziende espositrici hanno l’obbligo di consegnare a Fiera Milano (Ufficio Controllo Allestimenti presso il Centro Servizi del quartiere fieristico - tel. 02.4997.6495):

  • la dichiarazione di corretto montaggio prodotta dall’installatore (fac-simile scaricabile dal Portale Espositore di Fiera Milano);
  • la certificazione di collaudo prodotta da professionista abilitato, che è parte indispensabile per ottenere l’agibilità dell’area. Si ricorda che il collaudo deve essere redatto da un professionista iscritto ad ordini professionali italiani da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione lavori;
  • la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (modulo “Sicurezza antincendio dei materiali di allestimento” scaricabile dal Portale Espositore di Fiera Milano)

Il termine per la consegna della dichiarazione di corretto montaggio e collaudo è di 24 ore prima dell’inizio della Manifestazione.

Informativa per gli appaltatori e subappaltatori relativamente al conseguimento della patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 vige l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

In ambito fieristico, rientrano nella definizione di “cantieri” tutti gli ambiti che richiedono l’applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08, ed in particolare:

  • strutture allestitive di altezza maggiore o uguale a 6,50 m;
  • strutture biplanari (soppalchi) di superficie superiore a 100 mq;
  • tendostrutture e opere temporanee di altezza superiore a 8,50 m rispetto ad un piano stabile.

La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso (SPID, CIE).

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei requisisti elencati all’interno del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono esclusi i soggetti che nei cantieri effettuano semplici forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia il suo rilascio può avvenire:

  • per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
  • per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea mediante dichiarazione attestante il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalla legge italiana. 

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani e precisamente:

  • per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC); 
  • per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All’atto della richiesta di allacciamento degli impianti elettrici, presso le postazioni del Customer Service di Fiera Milano, è necessario consegnare la Dichiarazione di Conformità, corredata di copia della Visura Camerale - che attesti i requisiti tecnico professionali del firmatario della dichiarazione - e della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuta redazione degli allegati obbligatori (il modulo è disponibile presso il Customer Service).

In questo modo le aziende espositrici non sono più obbligate a consegnare copia del progetto dell’impianto elettrico al Customer Service di Fiera Milano: basterà tenerlo a diposizione presso il proprio stand (insieme alla relazione dei materiali utilizzati, allo schema unifilare e alla dichiarazione di conformità) per eventuali controlli da parte di ATS o di personale preposto al controllo dei documenti di progetto.

Per le aziende espositrici che si avvalgono di imprese straniere, installatrici di impianti elettrici, in sostituzione della Dichiarazione di Conformità di cui al DM 37/08, sarà necessario richiedere a Fiera Milano il collaudo dell’impianto elettrico (servizio disponibile nella sezione Eservice del Portale Espositore).