Documenti obbligatori
La partecipazione alla manifestazione richiede la presentazione da parte delle aziende di documenti obbligatori di sicurezza e delle certificazioni che attestino la corretta realizzazione dello stand.
Si ricorda che è vietato l’utilizzo per gli allestimenti, di lastre di cartongesso o similari siano esse utilizzate per pareti, contropareti, tamponamenti esterni e per i controsoffitti in genere. Qualora per esigenze progettuali e/o architettoniche la vostra scelta ricadesse sui materiali sopra specificati, Fiera Milano valuterà la possibilità di concedere una deroga, unicamente alle condizioni di seguito esplicitate:
- comunicazione dell’allestitore/espositore con evidenza delle parti di allestimento ove sarebbe impiegato il cartongesso o similari;
- trasmissione delle schede tecniche del materiale proposto con evidenza che il medesimo sia stato realizzato con gesso naturale e riciclato e con classe di reazione al fuoco compatibile con quanto riportato nel par. 2.6.1 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano.
- trasmissione di accordo commerciale, impegno o dichiarazione da parte di una società di gestione rifiuti per il riciclo/recupero del cartongesso decadente dalle fasi di allestimento e smontaggio.
Un eventuale utilizzo rilevato on site e non autorizzato con le modalità sopra riportate, sarà sanzionato con una penale all’Espositore/Allestitore fino a 10.000,00 €.
Per ulteriori informazioni: gestionerifiuti@fieramilano.it
La sezione “Documenti obbligatori” all’interno di “Gestisci Documenti” del Portale Espositore di Fiera Milano è riservata al caricamento di documenti richiesti per la partecipazione alla Manifestazione.
Rientrano in tale ambito tutti i moduli, inclusi quelli relativi agli obblighi di sicurezza, che le aziende sono tenute a compilare e completare e i relativi documenti eventualmente richiesti.
L’obbligo più rilevante per le aziende espositrici committenti concerne il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) o, qualora necessario, il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’art. 26 del D.lgs. 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, secondo le previsioni del D.I. del 22/07/14.
Tale documentazione dovrà essere caricata nel Portale Espositori di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell’Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto il periodo della Manifestazione (mobilitazione e smobilitazione comprese).
All’interno della sezione dei Regolamenti tecnici di Manifestazione è disponibile il fac-simile del modello DUVRI e le linee guida per la sua compilazione
Per tutte le strutture/allestimenti/impianti realizzati nel quartiere fieristico, deve essere prodotta la certificazione che ne attesti la corretta realizzazione secondo i disposti normativi. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte delle Autorità preposte e di Fiera Milano. Di fatto tale documentazione costituisce il “Fascicolo costruttivo dello stand”.
Può essere considerata parte integrante del fascicolo costruttivo dello stand, anche tutta la documentazione afferente ai lavori per la realizzazione dello stand quali Duvri, PSC, POS (quando previsti).
Al termine dei lavori di montaggio le aziende espositrici hanno l’obbligo di consegnare a Fiera Milano (Ufficio Controllo Allestimenti presso il Centro Servizi del quartiere fieristico - tel. 02.4997.6495):
- la dichiarazione di corretto montaggio prodotta dall’installatore (fac-simile scaricabile dal Portale Espositore di Fiera Milano);
- la certificazione di collaudo prodotta da professionista abilitato, che è parte indispensabile per ottenere l’agibilità dell’area. Si ricorda che il collaudo deve essere redatto da un professionista iscritto ad ordini professionali italiani da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione lavori;
- la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (modulo “Sicurezza antincendio dei materiali di allestimento” scaricabile dal Portale Espositore di Fiera Milano)
Il termine per la consegna della dichiarazione di corretto montaggio e collaudo è di 24 ore prima dell’inizio della Manifestazione.
Informativa per gli appaltatori e subappaltatori relativamente al conseguimento della patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 vige l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
In ambito fieristico, rientrano nella definizione di “cantieri” tutti gli ambiti che richiedono l’applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08, ed in particolare:
- strutture allestitive di altezza maggiore o uguale a 6,50 m;
- strutture biplanari (soppalchi) di superficie superiore a 100 mq;
- tendostrutture e opere temporanee di altezza superiore a 8,50 m rispetto ad un piano stabile.
La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso (SPID, CIE).
Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei requisisti elencati all’interno del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sono esclusi i soggetti che nei cantieri effettuano semplici forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Tuttavia il suo rilascio può avvenire:
- per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea mediante dichiarazione attestante il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalla legge italiana.
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani e precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Si precisa che al momento della richiesta di allacciamento elettrico presso gli ufficio Customer Service EST e OVEST, è necessario avere la seguente documentazione:
• Copia della “Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico”, di cui al D.M. 37/08 firmata dal responsabile tecnico.
• Copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o all’Albo Provinciale delle imprese artigiane italiane attestante l’abilitazione della ditta esecutrice all’installazione di impianti elettrici (con validità in corso non inferiore ai 6 mesi).
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la presenza della D.M.37/08 e tutti i suoi documenti obbligatori in originale siano presenti presso il committente (il presente modulo è disponibile presso l’ufficio Customer Service e deve essere compilato presso tale ufficio).
Con la consegna della documentazione sopra citata verrà erogata la corrente elettrica presso lo stand.
Tutta la documentazione in originale relativa all’impianto elettrico dello stand (progetto elettrico, relazione dei materiali utilizzati, schema impianto realizzato e dichiarazione di conformità) dovrà essere conservata presso il proprio stand e resa immediatamente disponibile in caso di controlli da parte di ATS o di altro personale incaricato della verifica.
Per gli espositori che si avvalgono di installatori elettrici stranieri, in assenza della “Dichiarazione di Conformità” prevista dal D.M. 37/08, è necessario richiedere a Fiera Milano il collaudo dell’impianto elettrico (tale servizio è disponibile all’interno del Portale Espositore).
Per ulteriori informazioni: isaloni@customerservice.fieramilano.it
Agli espositori e agli allestitori, operanti per loro conto, è vietato utilizzare, all’interno del quartiere fieristico, mezzi di sollevamento (carrelli elevatori e transpallet elettrici) di loro proprietà o nelle loro disponibilità. La movimentazione di merci e materiali all’interno del quartiere potrà essere effettuata esclusivamente tramite lo Spedizioniere Ufficiale di Fiera Milano (Expotrans), a garanzia della più stretta osservanza delle norme di sicurezza. Sarà consentito unicamente l’utilizzo di truck con braccio gru a bordo.
Lo Spedizioniere Ufficiale, oltre agli abituali servizi prestati con operatore, previsti nel Listino Ufficiale approvato da Fiera Milano, potrà concedere a noleggio carrelli elevatori e transpallet elettrici, senza operatore (a freddo), per soddisfare esigenze di Allestitori ed Espositori con carico di lavoro particolarmente elevato; la richiesta di noleggio di tali mezzi dovrà essere avanzata con un preavviso di almeno trenta giorni e dovrà prevedere un utilizzo continuativo minimo di almeno cinque giorni per la fase di montaggio e di almeno tre giorni per la fase di smontaggio.
Potranno essere noleggiati fino ad un massimo di due servomezzi per ogni singola manifestazione che verranno utilizzati esclusivamente dal personale dell’azienda richiedente (massimo due utilizzatori per ogni mezzo).
L’eventuale richiesta di annullamento del servizio dovrà essere comunicata entro tre giorni lavorativi dal previsto giorno di inizio, pena il pagamento dell’intero canone di noleggio quotato.
Si ricorda che è severamente vietato fornire servizi ad aziende esterne o a soggetti terzi. Eventuali inosservanze alle disposizioni di cui sopra saranno sanzionate con ritiro del mezzo e del relativo pass.